Il 24 maggio 1610 nasce ufficialmente “la Cattolica”. Ecco la Licentia Populandi
(nella foto la dimora degli Isfar, l’attuale centro sociale)
Il documento con cui Don Blasco Isfar et Corilles ottenne, dal Vicerè, Duca di Escalona il 24 maggio 1610, VIII Indizione, il privilegio di fabbricare “la Cattolica”.
“Privilegio di popolare la Baronia di Platani ossia di Monforte in favore dell’illustre Barone di Siculiana. Il vicerè e Capitano Generale in questo Regno di Sicilia saluta il diletto Don Blasco Isfar et Corilles Barone di Siculiana e Consigliere del Re. Affinchè teniate e possediate per voi ed i vostri eredi e successori il feudo e la Baronia di Platani ossia di Monforte, sita nella Valle di Mazara, delimitata dai propri confini, con quelle pertienenze e prerogative, con mero e misto comando, come di solito avviene in più vasto campo secondo il tenore dei privilegi; ed affinchè la Baronia predetta sia fruttuosa ed adatta ad essere popolata, essendo anche abbastanza lontana dai luoghi demaniali e Voi per ciò intendete costruire in essa delle abitazioni, affinchè in tal modo con le case che devono essere costruite in quella Baronia, si ottenga il maggior beneficio possibile e si faccia il miglior servizio alla Sacra Cattolica Maestà con l’aumento delle terre seminative e degli abitanti, infatti così viene resa sicura la via ai viandanti e, poichè Voi non potete farlo senza la licenza di costruire, rilasciata dalla Curia, e l’avete richiesta a Noi, ci degniamo concedervela come agli altri Baroni.
Noi in verità, visto e considerato il vantaggio e l’utile non modesto, che ottengono dall’abitazione dei terreni seminativi la Regia Curia e gli abitanti cedendo favorevolmente alle vostre preghiere, presa prima l’informazione dei Regi Ufficiali delle città di Girgenti, Sciacca e Sutera e fattaci prevenire la relazione del Consiglio Patrimoniale, fu provveduto nei documenti patrimoniali: Palermo 5 maggio VIII Indizione1610 concediamo. Per l’osservanza e l’esecuzione di questo decreto, scritto di certa nostra scienza, deliberiamo e stabiliamo, da oggi in poi, la licenza in perpetuo ai vostri erede e successori e la potestà di costruire case e far accumulare la popolazione nella predetta Baronia, affinchè liberamente ed impunemente possiate edificare, abitare, popolare la detta Baronia ed in essa stabilire la nuova residenza ed abitarvi con tante persone di entrambi i sessi ed in essa costruire una torre, un fortilizio o un accampamento a piacere vostro e dei vostri, di trasformarlo in Terra o in casale, di circondare e difendere con mura, torri ed altre fortificazioni necessarie e di appellare Cattolica la stessa terra, nella quale avrete ogni giurisdizione e potrete imporre, avere e percepire tutti i diritti delle gabelli, della dogana, del baiulo, del monopolio sulle mandrie e qualunque altra abbiano, o siano stati soliti di avere, poterono e dovettero agli altri i baroni del predetto Regno che abbiano avuto vassalli, e, affinchè migliori siano i rapporti e le convenzioni tra Voi e gli abitanti della Terra predetta, vogliamo che Voi e i vostri successori nella Terra anzidetta possiate e siate in grado di praticare, godere ed esercitare ogni giurisdizione, secondo la forma dei privilegi, come dai Capitoli del Regno, ed in essa nominiate il Castellano, il Cappellano Segreto, il Giudice, i Giurati e gli altri ufficiali necessari ed opportuni, scegliendo tra coloro che siano benemeriti presso di Voi e i vostri successori, con tutte le giurisdizioni, gli onori e i doveri soliti consueti, così come amministrano e son soliti e possono amministrare i castellani e gli altri ufficiali delle altre terre e come a Voi e ai vostri eredi e successori sarà piaciuto e sembrato meglio, vi parrà opportuno riformare gli istituti ricevuti ed ordinati da Voi e dai vostri successori e crearne altri nuovi, affinchè siate in grado di contrattare regolamenti e statuti con gli abitanti della Terra anzidetta e siate in grado di contrattare regolamenti e statuti con gli abitanti della Terra anzidetta e siate in grado e possiate fare altre cose come meglio sia stato stabilito da Voi, dai vostri eredi e successori, e godere di tutte le dignità, le prerogative, le preminenze e gli onori e di tutte le altre cose che hanno e godono di avere, e, possono e debbono avere gli altri baroni aventi vassalli, sia secondo il diritto vigente in questo Regno, sia secondo i privilegi e le consuetudini che in presente vogliamo siano espressamente rispettate, e, di nuovo possiate compiere, amministrare, comandare e disporre di tutte le altre singole cose, che gli altri baroni dello stesso Regno, aventi vassalli poterono e furon soliti, secondo le facoltà, concesse da Noi e dai nostro predeccessori di fare ed amministrare a loro modo ed anche secondo i diritti della Regia Curia e di qualunque altro modo, fatte salve sempre tutte quelle cose sopradette, che debbono essere fatte, costituite ed amministrate a mezzo di Voi e dei vostri eredi e successori, come stato detto sopra, ora per allorasecondo l’Autorità Regia che noi rivestiamo. Riservato tuttavia l’assenso e la conferma della Cattolica Maestà del re, Signore Vostro, che si deve ottenere entro due anni da contarsi dalla data della presente, ratifichiamo e confermiamo e col presidio di questa nostra affermazione, del decreto e della minima autorità corroboriamo e convalidiamo, comandando inoltre agli illustrissimi e Magnifici Nobili del predetto Regno: al maestro Giustiziere, ai Presidi dei Regi Tribunali, ai Giudici della Magna Regia Curia, ai Maestri Ragionieri, al tesoriere ed al Consigliere del Regio Patrimonio ed anche agli Avvocati e ai Provvisori fiscali ed infine a tutti i singoli Ufficiali maggiori e minori, qualunque Ufficio o titolo o dignità o autorità rivestano fino ai presenti, che sempre eseguano, compiano ed osservino secondo il giusto l’autorità, la potestà e la facoltà e tutte le singole cose anzidette, date a voi ed ai vostri successori a mezzo del nostro decreto e facciano con molta attenzione compiere ed oservare, secondo l’ordine, la continenza ed il buon tenore di vita e non permettano il contrario per nessuna ragione, e se ciò avvenga, può essere inflitta a quelli che desiderano sfuggirne la pena di mille ducati che dev’ essere applicata dal regio fisco, in testimonio della qualcosa abbiamo comandato che ci sia il presente Privilegio munito della nostra firma e del gran sigillo del re a tergo.”
Palermo 24 maggio VIII indizione 1610. IL MARCHESE. Nel 1612 arrivò la definitiva approvazione del re e fu ufficializzata la nascita dell’università o terra, chiamata Cattolica.
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